Cosa fare in caso di sinistro stradale?

da | 27 Ott 2023

In una caotica circolazione stradale, vuoi per imperizia, vuoi per indisciplina, vuoi per condotte di guida a dir poco temerarie, non è improbabile incorrere in un sinistro stradale.

Ciò prescinde dalla nostra condotta di guida in quanto non esiste un codice comportamentale da tutti rispettato; se ciò si verificasse il numero dei sinistri stradali scemerebbe molto significativamente.

Tuttavia è da dire che questi fatti sono attribuibili non solo all’imprudenza ma anche alla fatalità.

Cosa dobbiamo fare in caso di sinistro? Se trattasi di soli danni a cose, ovvero alla nostra auto, l’iter potrà essere molto spedito se sottoscritta con l’altra parte la constatazione amichevole d’incidente. Avrete la possibilità di demandare alla vostra Compagnia tutte le incombenze del caso la quale vi indirizzerà in una carrozzeria convenzionata che provvederà alle riparazioni mettendo a disposizione, nelle more delle stesse, un’auto sostitutiva.

Le cose diventano più complesse quando si parla, invece, di danni fisici. Cosa succede in questi casi? Se dovessero residuare dei danni rientranti nella sfera delle cosiddette “micro permanenti”, ovvero entro il 9% di invalidità, meglio conosciute come “danno biologico”, dovremo vedercela direttamente con la nostra Compagnia mentre, se l’invalidità accertata supererà la soglia del 9%, tratteremo il danno con la Compagnia del civilmente responsabile.

Il risarcimento non sarà limitato solo al cosiddetto “danno biologico”  (circa € 800,00 per punto di invalidità) ma concorreranno altre voci che daranno un più consistente e realistico valore economico alle conseguenze del danno medesimo.

Al “danno biologico” si aggiungeranno i danni di natura non patrimoniale come l’Inabilità Temporanea, ovvero quel lasso di tempo di totale o parziale inabilità che verrà accertata dal medico legale della Compagnia ed alla quale verrà riconosciuto un valore economico per ogni giorno di inabilità.

Altra voce importante è il “danno morale”, ovvero quella situazione di sofferenza interiore ed emotiva determinata dal fatto subito.  Il “danno morale” è calcolato percentualmente sul valore del danno mantenendosi entro parametri riconducibili alla ricorrente consuetudine liquidativa.

Ancora, il cosiddetto “danno esistenziale” che viene considerato per invalidità che superano la soglia del 10%. Parliamo di quelle conseguenze relazionali che hanno ricadute sulle normali abitudini di vita. Questa voce verrà calcolata incidendo percentualmente sul valore della invalidità permanente.

Abbiamo sin qui parlato dei danni di natura non patrimoniale, parliamo ora di quelli di natura patrimoniale.

Il danno patrimoniale si suddivide in “danno emergente” e “lucro cessante”; il primo si riferisce a tutte quelle spese che il danneggiato ha dovuto sostenere a seguito del sinistro, come le spese di cura e di assistenza medica, ricoveri, trattamenti fisioterapici, farmaci ed anche, ove giustificati, spostamenti e pernottamenti in albergo.  Il “lucro cessante” si configura, invece, in quel danno economico conseguente all’impossibilità di poter svolgere il proprio lavoro.

Esso viene quantificato sulla base del reddito effettivo accertato oppure, in mancanza di ciò, sul triplo della pensione sociale.

Abbiamo voluto darvi una panoramica molto sintetica sui fattori e sulle voci che influiscono sul risarcimento del danno fisico, tuttavia, trattandosi di materia di vivo interesse, ci riserviamo di tornare in argomento e di trattarlo, in maniera più approfondita, negli articoli futuri.
Mimmo Inzerillo

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday