Non è raro recarsi in Agenzia di Assicurazioni per stipulare una polizza dimenticando però, quasi sempre per mera superficialità, che una polizza di assicurazioni è, a tutti gli effetti, un contratto così come definito dall’art.1321 del c.c., ovvero l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico avente carattere economico.
Assodato ciò, il nostro comportamento dovrebbe essere diverso da quello che normalmente si assume. Non va dimenticato, infatti, che in tutta la materia contrattuale, sussistendo il principio della libertà, viene consentito di stabilire come meglio si crede una determinata pattuizione, col solo limite di espresse disposizioni aventi valore vincolante.
In sostanza, qualsiasi contratto, ivi compreso quello di assicurazione, deve essere costituito da tre elementi indispensabili, ovvero l’accordo tra le parti, lo scopo pratico che le parti vogliono raggiungere e l’oggetto.
Per la superficialità di cui accennavamo, allorquando ci si reca in Agenzia di Assicurazioni per sottoscrivere una polizza, è frequente non avvalersi del sacrosanto diritto di stabilire le condizioni condivise della medesima, accettando di contro, a scatola chiusa, tutto quanto viene proposto. Questa leggerezza, dovuta forse all’eccessiva fiducia verso l’assicuratore o, più verosimilmente, per una sorta di pigrizia mentale, ci si astiene dal leggere prima di sottoscrivere.
Leggerezza imperdonabile!
Proprio da questa superficialità scaturiscono le sorprese allorquando si verifica il sinistro, attribuendone poi, come nella norma, la paternità all’incolpevole assicuratore il quale si è limitato a formulare una proposta che, poi, avrebbe dovuto essere ratificata o meno dal richiedente.
Un contratto di assicurazione, in via preliminare, va letto, articolo per articolo, prestando particolare attenzione alle garanzie richiamate, ai massimali, alle esclusioni, agli scoperti e franchigie. Solo dopo aver fatto ciò si può serenamente sottoscrivere il contratto di assicurazione, ribadendo ancora una volta che se tutto ciò non è stato fatto, nessuna colpa può essere attribuita all’assicuratore il quale, senza ombra di dubbio, non ci impedisce di prendere visione delle “carte” né, tantomeno, ci impone di accettare la proposta. A chi gioverebbe fare ciò? Quale vantaggio ne trarrebbe l’Agente?
Dunque, cari signori, riordiniamo le idee e, quando dobbiamo fare un contratto di assicurazioni, ricordiamoci di procedere con la diligenza che abbiamo suggerito.
Mimmo Inzerillo