Non è mai inutile il consiglio che diamo ai nostri assicurati di contrarre una polizza Vita, sia essa tra quelle più comunemente conosciute (rendite vitalizie, capitale differito, piani pensionistici, temporanee caso morte) sia le index e unit linked, rientrando anch’esse nel novero delle soluzioni di natura assicurativa per la gestione del proprio patrimonio.
Ma, a parte la gestione del patrimonio, vanno seriamente considerate le altre peculiarità delle polizze vita. Analizziamone una: l’art. 1923 del codice civile dispone che le somme dovute dall’assicuratore al contraente non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare; pertanto, intangibili per quanto dovuto dalla compagnia per qualunque tipo di polizza vita, siano queste a favore proprio che di terzi.
Va tuttavia detto che questa sorta di “protezione”, nella norma, ha una sua concreta validità quando la finalità di dette polizze è di chiara natura previdenziale e non, invece, essenzialmente speculativa. Più chiaramente, se dalla natura della polizza non emergono elementi previdenziali come, ad esempio, la restituzione del capitale o la garanzia di un rendimento, anche minimo, essa va considerata come uno strumento finanziario e, quindi, fuori dall’ala protettiva dell’art.1923 del c.c..
Nel merito, la Cassazione ha precisato che un’assicurazione sulla vita può definirsi tale purché garantisca la disponibilità di un capitale alla scadenza, diversamente il contratto deve considerarsi un investimento finanziario, quindi soggetto al Testo Unico della Finanza ed al regolamento Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa).
Su questi concetti, però, il terreno è molto incerto e suscettibile di interpretazioni non sempre unanimi. L’art. 2740 del codice civile parla di “responsabilità patrimoniale” del debitore il quale dovrà rispondere delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Questo concetto tuttavia, per quanto chiaro, non ha trovato una interpretazione univoca per cui, frequentemente, ha prevalso quanto disposto dall’art. 1923 c.c., atteso che, secondo il diritto di famiglia, gli interessi del debitore vengono ritenuti prevalenti rispetto a quelli del creditore, laddove traspare la finalità della sua polizza.
È del tutto evidente che la non univocità interpretativa, ricade principalmente sulle polizze “linked”, in quanto caratterizzate, queste, da una natura “mista”, cioè sia assicurativa che finanziaria, per cui sarà demandata all’interpretazione soggettiva del giudice la valutazione della prevalenza della causa assicurativa su quella finanziaria o viceversa.
Tutto ciò detto, ribadiamo, ancora una volta, l’importanza delle polizze vita, qualunque sia la finalità, previdenziale o finanziaria, costituendo esse la risposta più credibile ed efficace alle nostre aspettative presenti e future.
Mimmo Inzerillo