Assicurazione Rischi di guerra

da | 13 Mag 2022

Di questi tempi, ahinoi, l’argomento che ricorre quotidianamente è la guerra. Almeno per quanto riguarda la sfera occidentale del mondo, ci eravamo illusi che la guerra fosse soltanto un lontano ricordo del passato.

Purtroppo, così non è stato. Un paese amico come l’Ucraina, a noi molto vicino anche per la presenza stabile nel nostro paese di oltre 200.000 suoi cittadini oltre i 120.000 rifugiati, è stato aggredito da un altro paese amico come la Russia. Ciò con tutte le drammaticità che una guerra comporta.

Ci è davvero difficile capire come un popolo mite come quello russo possa, prescindendo dalla guerra in atto, essersi reso colpevole di atrocità inenarrabili contro la popolazione civile. Noi italiani non li ricordavamo così i russi. Chi può dimenticare cosa successo durante la campagna di Russia che ci ha visti nell’improvvido ruolo di aggressori? Il popolo russo capì che i nostri soldati non sapevano per quale ragione si trovassero lì, in quell’insolita veste di invasori e, mai, trascesero in atti di violenza contro l’inerme popolazione civile; sicuramente per questa ragione non mancarono atti di grande umanità da parte del popolo civile russo nei confronti dei nostri soldati che morivano a migliaia per congelamento o per stenti.

Anche questa è una ragione per la quale gli italiani, certamente corrisposti, nutrono grande simpatia per il popolo russo. I danni subiti dall’Ucraina sono incalcolabili per cui servirà una nuovo “Piano Marshall” per ricostruirla ex novo, così come occorreranno interventi speciali per il ripristino delle economie europee e mondiali, fortemente compromesse dall’effetto domino della guerra. Va da sé che questi eventi bellici hanno una forte influenza anche nell’ambito assicurativo.

Parliamo di quelli che nel gergo assicurativo vengono chiamati “Assicurazioni Rischi di guerra” che, nella loro complessità, richiedono una particolare procedura assuntiva soprattutto nell’ambito delle assicurazioni Trasporti. Infatti, per l’assicurazione delle merci trasportate via mare, il contratto di assicurazione dovrà contenere una particolare clausola, la “Safe port clause” (clausola porto sicuro) secondo la quale dovrà essere indicato un porto sicuro da cui partire come, pure, sicura dovrà essere la via per giungervi e, da lì, ripartirne. Succede talvolta che la designazione di un “porto sicuro” venga fatta con un certo anticipo e, nel mentre, la situazione cambi, trasformando quello che in origine era un “porto sicuro” (safe) in un porto insicuro (unsafe).

In questi casi va verificato se, diligentemente, pur non sospettando l’evento bellico, all’atto della stipulazione del contratto sia stato previsto un altro porto in sostituzione di quello in origine designato consentendo, così, di bypassare l’imprevisto. Ricorre poi il caso in cui, invece, si è in situazioni belliche già in atto al momento della stipulazione del contratto; in questa circostanza dovranno essere indicate le aree di navigazione con espressa facoltà dell’armatore e, quindi, del comandante della nave di uscire da queste aree ove ve ne fosse la necessità. È implicito che queste variazioni di rotta, comportando spesso tragitti più lunghi, implicheranno il pagamento aggiuntivo di extra premi di assicurazione della nave.

Questa tipologia di assicurazione sui “Rischi di guerra” è, tuttavia, riservata esclusivamente alle polizze Trasporti e non altrettanto  alle comuni polizze destinate all’utenza, le quali, tutte, escludono espressamente i danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
Mimmo Inzerillo

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