Responsabilità Civile Professionale: chiarimenti sulle formule “Claims Made” e “Loss Occurrence”

da | 21 Ott 2021

Ultimamente ci siamo occupati di polizze di Responsabilità Civile Professionale per cui, a completamento degli argomenti trattati, integriamo con notizie chiarificatrici di alcuni punti che riguardano, per l’appunto, questa tipologia di contratti. Più volte abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti, in particolare da parte di clienti che operano nell’Area Medica, sul significato delle formule “Claims Made” e “Loss Occurrence” previste dalle polizze di Responsabilità Civile Professionale.

Sostanzialmente in cosa si differenziano?

Ebbene, nell’ordine, la clausola “Claims Made” (letteralmente “richiesta fatta”), laddove prevista dal contratto, comporta che il soggetto che è stato causa di danni a terzi, beneficia ugualmente della copertura assicurativa anche se, al verificarsi dei fatti, era sprovvisto di assicurazione. Ovviamente, superfluo precisarlo, ne deve essere provvisto nel momento in cui riceve una richiesta di risarcimento. Per essere ancora più chiari, un contratto munito di tale clausola, copre tutti i danni dei quali si è venuti a conoscenza durante il suo periodo di vigenza, anche se il fatto per il quale si richiede risarcimento è avvenuto ancor prima della stipulazione del contratto medesimo. La polizza di RCP può essere ulteriormente completata con l’inserimento della cosiddetta “garanzia postuma”, consistente nell’estensione della garanzia per un periodo di tempo determinato e successivo alla scadenza della polizza.

La formula “Loss Occurrence” (letteralmente “insorgenza del danno”), invece, si rifà al disposto di cui all’art.1917 c.c. secondo cui “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”. Per essere sempre più chiari, l’operatività della garanzia è circoscritta a fatti avvenuti nel periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data della richiesta di risarcimento e denuncia di sinistro. Ben inteso, però, che non vanno dimenticati i termini previsti per la prescrizione del diritto.

In sostanza, è decisamente consigliabile che permanga una “continuità assicurativa”, circostanza, questa, che garantisce la piena tutela da ogni possibile richiesta. È un dato di fatto, però, che spesso questa “continuità assicurativa” non ci sia poiché, di anno in anno, non si è provveduto per tempo al rinnovo dell’assicurazione. È proprio per questa precipua ragione che, oggi, viene preferita la formula “Claims Made” appurato che i fatti colposi del professionista, spesso, vengono accertati molto tempo dopo che gli stessi si sono verificati.

Per completezza di informazione, va infine detto che le polizze di Responsabilità Civile Professionale possono essere estese a molte altre garanzie complementari la cui utilità va analizzata secondo la specificità dell’attività.
Chi volesse ulteriori chiarimenti può contattarci via chat dal nostro sito (www.nbassicurazioni.com) o, ancor meglio, fissando un appuntamento nei nostri uffici.
Mimmo Inzerillo

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