La responsabilità civile professionale

da | 15 Ott 2021

Chiunque dei nostri lettori rientrasse nel settore in argomento sa bene che l’art.5 del DPR n. 137/2012 dispone che chi è iscritto ad un ordine od albo professionale regolamentato o, comunque, riconosciuto e disciplinato dalla legge, ha l’obbligo di munirsi di un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale, al fine di coprire tutte le perdite patrimoniali subite da terzi in conseguenza di errori od omissioni nell’esercizio delle attività professionali medesime; gli artt.2229-2238 del c.c., poi, danno le disposizioni generali in ordine all’esercizio delle cosiddette “professioni intellettuali”.

Il lavoro del professionista presuppone che la prestazione debba essere eseguita in prima persona dallo stesso, atteso che chi gli conferisce l’incarico lo fa “intuitu personae”, ovvero per le sue riconosciute capacità professionali e per l’assodato rapporto fiduciario instaurato. Ne consegue che il professionista deve adempiere a tale obbligazione adottando la diligenza del buon padre di famiglia, così come disposto dall’art.1176 c.c. (diligenza nell’adempimento) non tralasciando, tuttavia, quella particolare diligenza dovuta alla natura dell’attività esercitata.

Premesso quanto sopra, chi fosse sprovvisto di detta assicurazione, incorrerebbe in una chiara violazione normativa costituendo ciò un illecito disciplinare, quindi suscettibile di pesanti sanzioni e, per i casi più gravi, anche alla radiazione dall’Albo od Ordine.

Abbiamo sin qui scritto di prestazioni professionali intellettuali inquadrabili nel cosiddetto “contratto d’opera” ove il lavoro, per l’appunto, deve essere eseguito dal prestatore d’opera, ovvero dal professionista ma, è bene sapere, la RC Professionale non è prerogativa dei soli professionisti intellettuali, tanto è vero che anche nel cosiddetto “contratto d’appalto” è richiesta una apposita assicurazione. La differenza risiede nel fatto che, come visto, nel “contratto d’opera” il lavoro deve essere eseguito direttamente dal professionista, nel “contratto d’appalto”, invece, l’esecuzione del lavoro è affidata all’organizzazione d’impresa dell’appaltatore.

Tuttavia, la Responsabilità Civile Professionale può toccare molti altri ambiti come, tanto per citarne qualcuno, la “Responsabilità Datoriale”, ovvero le perdite patrimoniali dei dipendenti in conseguenza di atti illeciti nella gestione dei rapporti di lavoro, oppure la “Responsabilità Civile degli Amministratori, ovvero le richieste di risarcimento di terzi conseguenti ad un atto illecito commesso, reale o presunto , da parte di un amministratore, sindaco o dirigente di una società di capitali e, per non dilungarci, tanto altro ancora.

Alla luce dell’argomento pur sinteticamente trattato, se un nostro lettore fosse interessato e rientrasse in queste fattispecie, informiamo che tramite le nostre Rappresentate possiamo disporre di un’ampia gamma di soluzioni assicurative ad hoc per tutti i rischi delle attività. Rammentiamo che, come sempre, siamo a disposizione per analizzare insieme le vostre necessità e studiare per esse la soluzione più adeguata.
Mimmo Inzerillo

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