La Responsabilità Civile della Vita privata

da | 21 Apr 2023

Lo scorso 31/3/23 vi abbiamo intrattenuto sul concetto di Responsabilità Civile in generale oggi, invece, vi parliamo di Responsabilità Civile della Vita Privata che  tutti conosciamo, più comunemente, come la Responsabilità Civile del Capo Famiglia.

Vogliamo mostrarvi quanto grande sia l’utilità di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile della vita privata; essa copre i danni che il capo famiglia o i suoi familiari, nonché le persone che vivono stabilmente con lui, provocano a terzi con il conseguente obbligo di risarcimento. Questa polizza prevede anche i fatti commessi dai domestici.

Per vostra memoria, elenchiamo i principali rischi che la polizza R.C. Vita Privata copre:

  • Proprietà e conduzione della casa o dell’appartamento adibiti a dimora abituale o saltuaria (compresi i fatti condominiali in misura pari alla quota millesimale posseduta)
  • Spargimento di acqua
  • Caduta di antenne
  • Uso di apparecchi domestici
  • Intossicazione o avvelenamento da cibi o bevande
  • Proprietà o possesso di animali domestici
  • Esercizio di attività sportive a livello dilettantistico
  • Messa in moto di veicoli a motore o natanti da parte dei figli di età inferiore a 14 anni all’insaputa dei genitori
  • Uso di cavalli e animali da sella in genere
  • Danni a terzi da incendio, esplosione o scoppio

Sentiamo spesso parlare di responsabilità civile e della soggezione alle conseguenze sfavorevoli del nostro comportamento. In sintesi ed in termini strettamente giuridici (v. art.2740 c.c.), chi ha commesso il fatto colposo o doloso deve rispondere delle obbligazioni da esso derivanti con tutti i suoi beni presenti e futuri, più semplicemente, l’obbligo di soddisfare le pretese del danneggiato con il suo patrimonio.

Nel merito, l’art. 2043 del c.c. stabilisce che tale obbligo sussiste solo nel caso vi siano i requisiti soggettivi del dolo o della colpa;  in aggiunta a ciò, un ulteriore elemento per l’affermazione della responsabilità, è costituito dal cosiddetto “nesso di causalità”, ovvero il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti.

Confidiamo che questo argomento abbia destato la vostra attenzione, soprattutto in considerazione del fatto che, oggi, il ricorso all’Autorità Giudiziaria per fatti connessi alla responsabilità civile è molto diffuso e, purtroppo, sfociando spesso in intenti chiaramente speculativi. Fuor di dubbio dunque, che tutto questo costituisca una buona ragione per tutelarsi da tali evenienze. Solitamente chi ha già sottoscritto una polizza multirischi dell’abitazione possiede questa importantissima garanzia; diversamente è possibile ottenerla, solo per questo singolo rischio, con una spesa irrisoria (circa 50/60 Euro).

Nel vostro esclusivo interesse, dunque, non possiamo fare altro che invitarvi a sottoscrivere questa essenziale polizza di cui tutti, in realtà, dovremmo già essere muniti.
Mimmo Inzerillo