COVID-19: Malattia o Infortunio?

da | 29 Dic 2023

Cari lettori, è il nostro lavoro, per cui è del tutto scontato che, da parte nostra, venga sempre evidenziata l’importanza delle assicurazioni, fatto peraltro non smentibile data l’assoluta ovvietà dell’affermazione.

Per restare in tema con tali osservazioni, vi citiamo un caso che ha fatto molto discutere, sia in ambito giurisprudenziale sia in ambito tecnico assuntivo, attività questa, propria ed esclusiva delle Assicurazioni.

A dare l’incipit ad una vera disputa interpretativa è stata l’attualità del COVID-19, tornato purtroppo preoccupantemente di attualità.

La ricomparsa del problema COVID-19, ha dato luogo alla discussa sentenza del Tribunale di Bergamo (sentenza n. 561 del 16/03/2023) secondo la quale il COVID-19, a tutti gli effetti, va equiparato non alla conseguenza di una malattia ma, bensì, di un infortunio, deducendosene, pertanto, che chi fosse beneficiario di una polizza infortuni ha pieno diritto al previsto indennizzo.

Questa singolare interpretazione, tuttavia, non deve sorprendere più di tanto atteso che, in ambito assicurativo sociale (INAIL), l’infezione da virus viene ritenuta una causa “violenta” che provenendo dall’esterno si è introdotta nell’organismo umano compromettendone l’equilibrio anatomo fisiologico.

Naturalmente questa valutazione non è univoca, quindi non munita di valore assoluto e definitivo, atteso che non tutti i Tribunali sono concordi su tale considerazione. Alcuni Tribunali, infatti, hanno espresso, nel merito, un difforme orientamento, ritenendo il COVID-19 una malattia.

Ma, come detto, l’ultima sentenza del Tribunale di Bergamo è molto condizionante dando luogo, di riflesso, ad una dibattuta attività giurisprudenziale; tuttavia non va dimenticata l’esatta interpretazione, almeno dal  punto di vista della pura tecnica assuntiva adottata dalle Compagnie di Assicurazione, le quali, e non a torto, non condividono tali conclusioni, escludendone a priori l’origine fortuita, violenta ed esterna, conditio sine qua non della definizione di Infortunio.

Ma, in tutto ciò, non essendovi nulla di definitivo e, per di più, con i diversi orientamenti dei vari Tribunali, i singoli casi saranno oggetto di una preliminare attività di mediazione che, se non porterà ad un risultato, sfoceranno poi nella conseguente attività legale, il tutto con il beneficio dell’inventario e con i conosciuti tempi della giustizia.

Vi abbiamo parlato di questo argomento non per il caso in sé ma, più che altro, per sottolineare quanto lo stesso possa costituire tema di attenta riflessione sull’importanza di una copertura sugli INFORTUNI, tanto più se parliamo di persone in età lavorativa e, ancor più, se persone che svolgono un’attività lavorativa autonoma, non coperta, quindi, da alcuna forma assistenziale a parte quella sanitaria.

Dunque, questa copertura assicurativa, al di là delle dispute interpretative come quelle del caso in ispecie, costituisce innegabilmente un efficace ed insostituibile baluardo contro tutte le conseguenze economiche a cui si può andare incontro nel caso di un evento come l’infortunio.
Mimmo Inzerillo

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