Il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto una serie di novità che permettono ai contribuenti aderenti all’iniziativa, di usufruire di detrazioni sino al 110% ove ricorrano casi di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche al proprio immobile.
È certamente una grande opportunità che si presenta al contribuente e, con le varianti di cui alla Legge di Bilancio 2022, viene dato ulteriore impulso alla sua finalità. Ciò costituisce uno dei fattori trainanti della manovra economica le cui finalità sono quelle di rimettere in moto l’economia e, in particolare, di dare uno stimolo alla ripresa dell’attività nel settore dell’edilizia, duramente colpita dal traumatico impatto del lockdown da COVID. Ma, è evidente, non solo il settore delle costruzioni ma anche il contribuente trae grandi benefici da questa novità, potendo far eseguire lavori nei propri immobili praticamente gratis nel rispetto, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa.
Molto sinteticamente, l’art.119 del D.L. n°34 del 2020, consente una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Tale detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Per essere più chiari, facciamo l’esempio di un intervento di natura energetica in una villetta. Spese complessive € 40.000, per cui grazie all’ecobonus verrà restituito il 110% di quanto speso, ovvero € 44.000. Questa somma verrà restituita attraverso detrazioni IRPEF dividendola in 5 quote annuali. Quindi, facendo l’esempio pratico, € 44.000:5 = 8.800; il che significa che beneficeremo di tale somma pagando, per l’appunto, € 8.800 di tasse in meno ogni anno (sino a concorrere € 44.000). In alternativa si può optare per lo “sconto fattura” o per la “cessione del credito” chiedendo all’impresa che effettua i lavori di anticipare la spesa al posto nostro.
Vanno, fatte alcune precisazioni: l’ecobonus si potrà ottenere sia per la prima che per la seconda casa purché non rientrino nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa), A9 (palazzo di grande pregio artistico e castelli). Ma non vogliamo addentrarci oltre essendo, il dettaglio della normativa, compito dei professionisti abilitati.
Tuttavia, il nostro compito, al di là della nostra sommaria e stringata sintesi sul menzionato Decreto, è altro. È nostro compito porre alla vostra attenzione le insidie che, a poco più di un anno dal suo inizio, sono emerse per i contribuenti che hanno voluto aderire a questa opportunità offerta dal Decreto Legge in argomento. Con una certa frequenza, infatti, anche in virtù dei rigidi controlli posti dall’Agenzia delle Entrate, sono emersi casi di errori di forma e di valutazione ritenuta non congrua da parte di Tecnici, con la conseguenza di nuovi accertamenti mettendo, così, a serio rischio gli investimenti già effettuati e i lavori già iniziati.
Le Società da noi rappresentate, hanno voluto dare una soluzione assicurativa a tutti coloro i quali, privati e condomini, hanno avuto accesso al Superbonus 110%.
Va ricordato che la detrazione viene concessa alla condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, i quali dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Non per ripeterci ma, spesso, errori di forma, valutazioni non congrue o altri inadempimenti del professionista hanno la inevitabile conseguenza che il contribuente venga obbligato alla restituzione delle somme percepite, e ciò anche nel caso in cui detta azione sia riferita a crediti ceduti.
La soluzione assicurativa di cui parliamo garantisce a chi sottoscrive la polizza di ottenere l’indennizzo della perdita pecuniaria conseguente all’esito degli accertamenti di cui sopra. In aggiunta a questo provvidenziale intervento da parte della Compagnia, è consigliabile abbinare anche la polizza Tutela Legale che consentirà all’Assicurato di ottenere un supporto, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, con la designazione di legali o tecnici e l’espletamento di quant’altro necessario per la tutela dei suoi interessi durante tutto l’iter di verifica dei fatti.
Naturalmente, superfluo precisarlo, l’operatività di queste polizze è subordinata al fatto che tutto sia in regola e che la richiesta di bonus rientri tra quelli previsti dalla normativa vigente.
Per concludere, chi volesse avvalersi della grande opportunità che il decreto Superbonus 110% offre, è bene si tuteli dalle sorprese che, per responsabilità non proprie, possono azzerare i concessi benefici. Il committente dei lavori ammesso al Superbonus assume, infatti, una duplice veste: da un lato beneficiario delle previste agevolazioni ma, nel contempo, anche soggetto soccombente nel caso di sospensione di tali benefici; ecco perché, chi è ammesso alle agevolazioni, deve assolutamente tutelarsi da codeste insidie con l’apposita polizza includendo anche la Tutela Legale.
Mimmo Inzerillo