Quello dei lavoratori autonomi è storicamente un settore molto delicato e, quindi, meritevole, delle dovute attenzioni. Ergo, gli autonomi vanno protetti,… ma chi deve farlo?
Dare una risposta al quesito non è cosa facile ma, fuor di dubbio, in primis, saranno gli stessi che dovranno provvedere.
Dovranno provvedere autonomamente, e tutelarsi oltre che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, anche dal punto di vista previdenziale e fiscale.
Purtroppo questi adempimenti sono frequentemente disattesi, vuoi per superficialità, vuoi per inaspettate difficoltà economiche, innescando ciò una serie di problemi che, poi, avranno pesanti ripercussioni tanto sul presente quanto sul futuro di detti lavoratori.
Come ovvio che sia, anche gli autonomi sono soggetti ad alcuni obblighi contemplati dall’art. 21 del D. lgs 81/2008 che, per l’appunto, riguardano le disposizioni relative alla sicurezza.
Queste norme vanno applicate a coloro che lavorano da soli e per conto di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione. Esse prevedono alcuni accorgimenti come l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi ai criteri di sicurezza, di munirsi di dispositivi di protezione individuale, di informazione sui rischi legati alla propria attività e, non ultimo, il possesso di documentazione attestante la propria idoneità tecnico-professionale.
Naturalmente, oltre alla sicurezza sul lavoro, non va dimenticato l’aspetto previdenziale che prevede per i lavoratori autonomi l’obbligo di iscriversi ad una delle gestioni amministrative istituite presso l’INPS.
Va da sé che, in un quadro così delicato e complesso, un piano assicurativo a 360° costituirebbe la soluzione ad hoc.
Nello specifico, esistono diverse soluzioni assicurative che garantiscono un supporto completo in caso di malattia o di infortunio, eventi, questi, che costituiscono il vero tallone d’Achille degli autonomi, in quanto non coperti da nulla se non dalle sole prestazioni ospedaliere.
A parte gli esiti di un infortunio o di una malattia a cui potrebbe seguire, in taluni casi, la perdita del lavoro, è possibile tutelare anche la salvaguardia del tenore di vita che, per effetto di simili inconvenienti, potrebbe essere compromesso. Si potrà porre rimedio a questo guaio con la corresponsione di un capitale o di una rendita vitalizia in caso di invalidità permanente.
Potranno essere riconosciute anche delle indennità giornaliere per il mancato guadagno laddove, la malattia o l’infortunio, non consentissero di svolgere la propria attività professionale, nonché il rimborso dei costi sanitari sostenuti a seguito di un infortunio.
Tuttavia, per garantirsi un completo “scudo assicurativo”, non va dimenticato l’aspetto pensionistico e quello della responsabilità civile derivante dall’esercizio della propria attività lavorativa.
Per il primo caso, ovvero l’aspetto pensionistico, ben sappiamo che le pensioni degli autonomi non possono definirsi, per tradizione, “generose” per cui, consapevoli del fatto che, prima o poi, in pensione si dovrà andare, non sarebbe cosa ardita predisporre, per tempo, un piano di pensione integrativa che andrà a colmare queste carenze, rivelandosi ciò, a tempo debito, un’impagabile provvidenza. A latere, potrebbe essere abbinata anche una polizza Temporanea Caso Morte (TCM) che garantirebbe l’erogazione un capitale predeterminato, agli eredi e/o beneficiari in caso di decesso del lavoratore. Anche questa una provvidenza impagabile.
Non ultima, infine, una copertura per la Responsabilità Civile per tutti gli eventuali danni a terzi conseguenti all’esercizio della propria attività lavorativa, preservando il proprio patrimonio da eventuali risarcimenti in caso di sinistro.
Concludiamo questa nostra dando risalto all’argomento sin qui trattato, citando alcuni vecchi proverbi che riflettono la grande importanza della previdenza: “meglio prevedere che rimediare” o “prevedere le cose è frutto della saggezza”. Dunque, questi proverbi convergono nell’esaltare il valore della lungimiranza, costituendo, infatti, la previdenza una grande virtù. Che consigliarvi, allora, cari Autonomi? Siate lungimiranti!
P.S. Cogliamo l’occasione per ricordarvi che dal 1° Luglio corrente, la Constatazione Amichevole potrà essere compilata e trasmessa direttamente alla Compagnia in forma digitale; ciò velocizzerà la gestione del sinistro. Naturalmente, chi lo preferirà, potrà sempre disporre della vecchia versione cartacea.
Mimmo Inzerillo

