Riteniamo sia molto utile per i lettori direttamente interessati all’argomento, dare alcune delucidazioni sull’assicurazione contro i rischi catastrofali e per i quali (imprese) sussiste l’obbligatorietà.
Dopo la conversione in Legge del decreto Milleproroghe che fissa il termine di adempimento entro il 31/3/2025, emerge, amaramente, che ricadrà sulle imprese l’onere di pagare, di tasca propria, la polizza contro i rischi catastrofali.
Purtroppo ciò è il risultato dell’assoluta inerzia dei governi che, negli ultimi decenni, si sono succeduti. Decenni di mancate politiche di contrasto al dissesto idrogeologico che constatiamo, ormai, è divenuto una costante consuetudine, ragion per cui, inevitabilmente, viene scaricato sui privati il pesante onere di coprirsi dai rischi economici e finanziari conseguenti a dette crisi climatiche in quanto le istituzioni non dispongono di fondi sufficienti, tanto anche per l’intensificarsi di questi episodi.
Queste crisi climatiche si verificano da decenni ma, purtuttavia, mai nessun governo ha ritenuto di affrontare il problema, per cui, more solito, è il governo di turno che, preso con le spalle al muro, ha dovuto provvedere ricorrendo a questa legge che, in ogni caso, nel bene o nel male, quantomeno ha dato prova di aver cercato una soluzione per il problema, cosa prima del tutto ignorata.
Nel contesto attuale, le Compagnie di Assicurazione potranno mitigare solo in parte i rischi finanziari legati al dissesto idrogeologico, costituendo tali coperture solo una soluzione temporanea che non potrà, comunque, protrarsi all’infinito; ad essa dovrà, infatti, seguire una vera e mirata terapia di prevenzione a lungo termine, allo stato, adottata solo da alcune regioni che hanno messo in atto valide politiche sociali e strumenti per la protezione del territorio molto efficaci (vedasi Regione Veneto).
In tutto questo, non va dimenticato un dato che deve far riflettere: nel 2024 gli eventi catastrofici naturali sono cresciuti del 485% dal 2015!
Al momento non sono previste sanzioni per le imprese che non adempiranno a tale obbligo, tuttavia l’eventuale inadempimento avrà un peso molto rilevante nell’assegnazione dei contributi pubblici (in sostanza gli inadempienti saranno messi in coda e presi in considerazione solo se saranno ancora disponibili eventuali risorse, fatto obiettivamente molto improbabile se non impossibile).
Saranno oggetto di questa copertura obbligatoria, come detto, le immobilizzazioni e i materiali, mentre vengono esclusi gli altri beni facenti parte dell’attivo dello stato patrimoniale, in primis il magazzino.
Le imprese che, secondo l’art.1 del DM 18/25 sono obbligate a tale copertura, sono quelle con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia, nonché regolarmente iscritte al Registro delle Imprese ex art, 2188 c.c., mentre sono escluse le imprese agricole (art.2135 c.c.) in quanto già coperte dal Fondo Mutualistico Nazionale per i danni catastrofici meteoclimatici.
È bene precisare che per “immobilizzazioni materiali” si intendono i terreni, i fabbricati compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenti all’edificio, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
In sintesi, appare del tutto evidente che si è puntato sul comparto delle immobilizzazioni materiali escludendo gli altri beni, per cui si deduce che, l’evento calamitoso, può colpire una linea industriale per la quale è previsto il risarcimento ma, parimenti, ciò non potrà avvenire nel caso in cui l’evento dovesse colpire il magazzino che, ben sappiamo, costituisce l’asset principale di un’impresa commerciale.
Concludiamo questa nostra news, rimarcando il concetto che non è solo l’obbligatorietà che deve indurci a sottoscrivere la polizza in argomento ma, soprattutto, la consapevolezza dell’alto grado di imprevedibilità che contraddistingue questi eventi e la loro variabilità da territorio a territorio, per cui è del tutto evidente quale possa essere l’unica decisione risolutiva.
Mimmo Inzerillo