Polizza danni catastrofali: obbligo rinviato, ma conviene aspettare?

da | 4 Apr 2025

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto della particolare situazione (caro energia ed altro) che, allo stato, grava pesantemente sulle imprese, ha approvato un Decreto Legge che differisce per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare la prevista polizza per i danni catastrofali, termine che era stato fissato per il 31/03/2025.

Tale termine è stato posticipato per le imprese di media dimensione all’1/10/2025 e per le piccole e medie imprese all’1/1/2026 mentre, per le grandi imprese, resta fermo il termine del 31/03/2025.

Tutto questo, tuttavia, cambia davvero poco in quanto tutte le attività iscritte al Registro delle Imprese dovranno provvedere, comunque, a stipulare una polizza assicurativa contro le catastrofi naturali.

Indubbiamente, attendere le nuove scadenze può rappresentare un momentaneo vantaggio, tuttavia, nel concreto, così non è: oggi queste polizze hanno un costo ma, tra sei mesi, i costi, com’è prevedibile che sarà, potrebbero essere suscettibili di forti aumenti. Dunque, a mente serena, vale la pena attendere la nuova scadenza? Lasciamo a voi valutare la cosa.

Ripercorrendo i fatti, i tempi furono fissati, in un primo momento, al 31/12/2024, poi spostati al 31/03/2025 ed oggi alle nuove date. Mentre, per quanto riguarda i settori pesca ed acquacoltura, il termine è stato posticipato al 31/12/2025. Restano escluse, invece, le Imprese Agricole di cui all’art.2135 c.c. in quanto già coperte dal Fondo Mutualistico Nazionale per i danni catastrofici meteoclimatici.

Nel merito, vi diamo alcune indicazioni che vi consentiranno di comprendere con più chiarezza alcuni aspetti non meglio definiti.

Ad esempio, può ricorrere il caso di fabbricati, impianti ed attrezzature dati in locazione per cui, in tale eventualità, spetta all’affittuario l’onere di provvedere a tale adempimento a meno che non vi abbia già provveduto il locatore. In sostanza, in tale ipotesi, il conduttore risulta tenuto a stipulare una sorta di assicurazione “per conto altrui”. Tutto ciò, però, ha una sua ratio che, nel concreto, consiste nel fatto che il conduttore che gode del bene trae vantaggio dal suo utilizzo per cui, la ricostruzione dell’immobile dopo un evento catastrofale, consentirebbe al medesimo di continuare ad utilizzarlo, quindi con evidente beneficio.

Ripetiamo, l’obbligo sussiste per tutte quelle attività per le quali è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità (ad eccezione, come detto, delle imprese agricole).

Può tuttavia accadere che l’attività sia già coperta almeno per una garanzia catastrofale (es.: Eventi atmosferici/naturali), in questo caso l’adeguamento potrà avvenire in concomitanza del rinnovo contrattuale o del primo pagamento utile (quindi non necessariamente entro il 31/03/2025).

Il comma 102 della Legge di Bilancio 2024 dispone che i rischi da assicurare sono l’alluvione, l’esondazione, l’inondazione, il sisma e la frana. Vanno fatte, tuttavia, alcune precisazioni nel merito dell’esatta definizione di tali eventi. Restano, infatti, esclusi eventi come la mareggiata, la marea, il maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione ed allagamento causato dalle cosiddette “bombe d’acqua”, fenomeni questi abbastanza frequenti ma, comunque, esclusi dalla polizza in esame.

Rientrano nelle coperture assicurative della polizza obbligatoria i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, restando inteso che sono espressamente esclusi quei beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

La legge, infine, prevede che una parte del danno indennizzabile sia posto a carico dell’assicurato; più dettagliatamente, questo “scoperto” verrà determinato per fascia dimensionale, ovvero per la fascia fino a 30 milioni di euro le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto non superiore al 15%, mentre oltre tale limite, cioè per le grandi imprese, la determinazione dello scoperto sarà demandato alla libera negoziazione delle parti. Va precisato, infine, che per la fascia fino a 30 milioni di somma assicurata il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata, mentre per le grandi imprese esso sarà oggetto di libera negoziazione tra le parti.

Indubbiamente, l’introduzione di questo “sistema” di polizze obbligatorie dà luogo ad una nuova cultura sui rischi catastrofali, chiaramente finalizzata al concetto di prevenzione e di mutualizzazione per il tramite dello strumento assicurativo.

In conclusione è il caso di evidenziare il ruolo fondamentale che assumerà la figura dell’Agente di Assicurazione nella distribuzione di queste polizze, soprattutto per le piccole e medie imprese. Allo stesso sarà affidato, infatti, il delicato compito di offrire un valido supporto tecnico nella definizione delle esigenze di copertura, di chiarire le condizioni di polizza, l’entità delle coperture, cosa non incluso nelle medesime, tutto ciò affinché i sottoscrittori abbiano una completa conoscenza dei vari aspetti della polizza obbligatoria.
Mimmo Inzerillo