Come noto, il Decreto Legge n.39/2005 riguardante le famose polizze catastrofali, cosiddette CAT NAT, ha modificato il termine previsto dalla Legge 30 dicembre 2023 n.213 riguardante le micro e piccole imprese prorogandolo al 31/12/2025.
Entro tale termine, improrogabilmente, le micro imprese, ovvero quelle fino a 10 dipendenti ed un fatturato/bilancio fino a 2 milioni di Euro, nonché le piccole imprese, cioè quelle fino a 50 dipendenti ed un fatturato/bilancio fino a 10 milioni di Euro, dovranno provvedere alla stipula di detta polizza.
Al fine di garantire una corretta applicazione della normativa, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha predisposto un monitoraggio mirato a facilitare la comunicazione tra imprese ed istituzioni, avvalendosi anche della partecipazione dell’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) e delle associazioni di categoria.
Come già argomento di precedenti nostre, la polizza in esame avrà come oggetto la copertura dei danni a immobili, macchinari ed attrezzature causati da eventi naturali estremi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
La finalità di queste polizze non è solo quella di proteggere il patrimonio aziendale ma, anche, quella di garantirne la continuità operativa, in mancanza della quale non sarebbe possibile sopravvivere a simili disastri.
È importante precisare che, prescindendo dall’obbligatorietà, i vantaggi sono davvero tanti, come la tutela dai costi di ripristino, spesso insostenibili, la garanzia della continuità delle attività post evento, la garanzia di assegnazione di aiuti e contributi pubblici che, in mancanza dell’assicurazione, non verrebbero concessi.
Per quanto riguarda il costo di queste polizze, esso varia da zona a zona, nel senso che ad incidere è l’indice di rischio del territorio, la probabilità di eventi calamitosi riscontrabili nella data zona, nonché le caratteristiche costruttive dell’immobile.
La copertura non prevede eventi come la grandine, le bombe d’acqua e le trombe d’aria che, comunque, potranno essere inclusi come garanzie accessorie.
Ricordiamo che da tale obbligo sono escluse le aziende agricole in quanto già coperte dal Fondo Mutualistico Nazionale.
Ribadiamo, infine, che non adempiere all’obbligo non comporta solo le implicazioni sopra evidenziate, ma può danneggiare fortemente la reputazione dell’impresa, compromettendone la sua credibilità nei confronti dei fornitori e della clientela in genere, in quanto etichettata come azienda inadempiente agli obblighi di Legge e, ciò, converrete, non è certamente il miglior biglietto da visita.
Concludiamo facendo presente che, essendo ormai prossima la scadenza del 31/12/25, è bene che gli interessati (quelli iscritti al Registro delle Imprese) provvedano sin da ora a tale adempimento evitando, come spesso avviene, di aspettare l’ultimo momento che, tra l’altro, viene a coincidere con la chiusura dell’esercizio 2025, ciò con tutte le problematiche che è facile immaginare.
Mimmo Inzerillo

