Di questi tempi capita spesso sentir parlare di RC Professionale (Responsabilità Civile Professionale), soprattutto in ambito medico. Al riguardo esiste un’assicurazione appositamente studiata per la protezione del patrimonio del professionista nel caso in cui dovessero pervenire allo stesso eventuali richieste risarcitorie di terzi, conseguenti ad errori od omissioni commessi nell’esercizio della propria attività.
Quest’assicurazione è stata resa obbligatoria dal D.P.R. n.137/2012, stabilendo che, qualsiasi professionista iscritto ad un ordine od albo professionale, è tenuto a stipulare un’assicurazione, come detto, per tutte le perdite patrimoniali provocate a terzi durante l’esercizio della propria professione.
La Responsabilità Civile Professionale è un argomento molto delicato e complesso, ed è proprio per questa ragione che abbiamo voluto il mandato di una Compagnia altamente specializzata in questo specifico settore, l’ASSICURATRICE MILANESE.
L’ASSICURATRICE MILANESE è presente nel mercato assicurativo da oltre 30 anni e, sua prerogativa, è la solidità e reddittività evidenziata anche da un dato molto significativo, ovvero un indice di stabilità e garanzia a favore degli assicurati, il cosiddetto Solvency II Ratio (direttiva dell’Unione Europea che estende la normativa di Basilea II anche al settore assicurativo), che al 31/12/2022 era pari al 258,7%, dato questo molto significativo.
Trattasi di una Compagnia generalista ma, ripetiamo, particolarmente vocata alla Responsabilità Civile Professionale, ponendosi in grande rilievo in questo particolare settore di mercato.
I dati statistici, quando si parla di responsabilità civile professionale, individuano con maggior frequenza gli operatori dell’Area medica i quali, a fronte di errori reali o presunti, devono difendersi da una sorta di caccia alle streghe, purtroppo spesso alimentata da mire chiaramente speculatorie. Alla luce di ciò, è del tutto evidente che, prescindendo dalla sua obbligatorietà, non assicurarsi equivarrebbe ad un autentico atto autolesionistico.
Ovviamente, non indenni da simili criticità sono tutte le altre categorie professionali come i commercialisti, gli avvocati ecc., nonché gli iscritti agli albi professionali.
Come detto in premessa, questa assicurazione garantisce il risarcimento dei danni arrecati a terzi ma, tuttavia, non solo questo; essa comprende anche quelli attribuibili a negligenza o infedeltà dei propri dipendenti, collaboratori e, comunque, di coloro del cui operato il professionista deve rispondere a norma di legge.
È bene ricordare che il mancato adempimento all’obbligo di stipulare l’assicurazione di che trattasi, significherebbe rendersi colpevole di un illecito deontologico al quale conseguirebbe un’azione sanzionatoria da parte dell’ordine di appartenenza, non escludendo, poi, anche la radiazione dal medesimo.
Per quanto riguarda il costo di quest’assicurazione, esso è determinato da alcuni fattori; in primis la tipologia dell’attività svolta e, a seguire, il fatturato e l’entità dei massimali richiesti.
Vanno, inoltre, valutate altre caratteristiche della polizza come, ad esempio, il massimale, la franchigia, la retroattività e la postuma. Le ultime due, ovvero Retroattività e Postuma, meritano una particolare attenzione. Più precisamente, la retroattività consente di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo dell’assicurazione, prescindendo dal fatto che l’evento si sia verificato in un periodo antecedente. Nella norma, questa retroattività, può oscillare da un anno sino ad un periodo illimitato e, ovviamente, tale termine deve essere indicato in polizza.
La Postuma, invece, come dice la parola stessa, copre i fatti avvenuti in vigenza della polizza ma le cui richieste di risarcimento emergono solo in un periodo successivo, ovvero dopo la scadenza della polizza.
Infine, precisiamo che queste polizze sono strutturate in varie forme, a seconda che si tratti di attività dalla quale possano derivare danni fisici (es. medico), danni patrimoniali (es. avvocato, commercialista) o entrambi.
Mimmo Inzerillo