Riunirsi con gli amici e gustare assieme un buon bicchiere di vino è davvero un momento piacevole della vita, tuttavia può accadere che questi godibili attimi di socialità possono portarci a trasgredire talune regole, soprattutto se, poi, dobbiamo metterci alla guida della nostra auto.
Nella cronaca di tutti i giorni non è raro sentire di incidenti stradali gravi, mortali o con lesioni gravi, spesso causa della guida in stato di ebrezza o, ancor peggio, per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Perché si possa avere un’idea chiara di che parliamo, un bicchiere di vino da 125 ml, gradazione 12%, corrisponde a circa 0,5 g/l di tasso alcolemico che è il massimo consentito. Ovviamente è un fatto soggettivo, nel senso che gli uomini e, in genere, le persone più pesanti hanno una maggiore capacità di smaltire l’alcol rispetto alle donne ed alle persone più leggere, fermo comunque, senza alcuna distinzione, tale limite.
Le leggi sono piuttosto severe e, quelle vigenti prevedono che, se accertato lo stato di ebrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti, verrà sospesa la patente di guida per un periodo che, a seconda della gravità del caso, può variare da 6 a 12 mesi, oltre al pagamento di una multa molto salata (da € 1500 a 6000) ed al sequestro del mezzo, ma non scendiamo nei particolari di dette misure in quanto strettamente correlate alla specificità dei vari casi.
Dunque, appare chiaro che tali misure saranno ancora più pesanti per quelle situazioni di particolare gravità.
Ma non finisce qui, a tutto questo segue, inevitabilmente, l’accusa di reato di omicidio stradale (art.589-bis Codice Penale) o lesioni gravi (art.590-bis Codice Penale), reati per i quali è prevista anche la reclusione che potrà variare a seconda della gravità dei fatti.
La normativa di riferimento è quella prevista dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs n°209/2005) e dal Codice Civile che, all’art.2043, stabilisce che chi procura ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.
Tuttavia, atteso che la Compagnia Assicuratrice dovrà provvedere a risarcire il danno anche nei citati casi, la stessa ha facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti del danneggiante. Al riguardo però, se lo stato di alterazione rilevato risulterà contenuto entro ragionevoli limiti, non ci sarà alcuna azione di rivalsa.
In ogni caso, è possibile inserire in polizza la clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia, la quale sarà attivata previa corresponsione di un sovrapremio all’atto della stipulazione del contratto; nella norma, la maggior parte delle Compagnie, tra le quali le nostre rappresentate, prevedono una rivalsa limitata, ovvero si fanno carico del risarcimento del danno della parte eccedente una determinata quota (solitamente da 2000 a 5000 euro o il 10% del danno totale). Più semplicemente, posto € 5000 il quid non coperto, se il danno è 100.000 la Compagnia pagherà 100.000 ma si rivarrà sull’assicurato per il recupero di € 5.000.
Ma tutto questo può dare una relativa tranquillità allorquando si parla di semplici danni a cose, non altrettanto quando si parla di lesioni o morte, eventi che, come risaputo, preludono ad un seguito di natura penale con tutte le sue implicazioni.
In conclusione, che consigli dare? Il più ovvio: se è forte il desiderio di liberarsi temporaneamente delle convenzioni sociali e di concedersi una pausa della normalità, è più che giusto assecondarlo,… ma lasciando l’auto a casa ed optando per un comodo taxi. Del resto, anche i nostri antenati latini lo giustificavano: semel in anno licet insanire!
Mimmo Inzerillo

