Oggi vogliamo parlarvi di un problema che interessa molti assicurati, per cui riteniamo utile darvi alcuni suggerimenti su cosa fare allorquando vi recate presso la vostra Agenzia per una assicurazione Incendio o Furto di un bene, qualunque esso sia.
In questa circostanza è fondamentale fornire dei dati reali sul valore effettivo del bene onde evitare, nel caso di sinistro, di incorrere nella trappola della “regola proporzionale”. Vediamo in cosa consiste questa “regola proporzionale”.
Questa regola è largamente applicata in tutti i Paesi in quanto risponde ad un preciso concetto di equità; invero se l’assicurato ha stipulato un contratto per una somma minore di quella che rappresenta il valore della cosa assicurata si potrebbe desumere che lo stesso abbia voluto, in parte, essere assicuratore di sé stesso. Stante ciò è giusto, quindi, che egli sia risarcito del danno solo parzialmente, in proporzione della somma assicurata ed in relazione alla quale ha pagato il premio.
Quando l’assicurazione è fatta per una somma inferiore al valore della cosa viene definita “sotto-assicurazione”, mentre nel caso contrario, ovvero quando l’assicurazione viene fatta per una somma maggiore al valore effettivo, viene definita “sopra-assicurazione”.
Nel merito della “sopra-assicurazione”, le leggi non la permetterebbero partendo dal principio che il contratto di assicurazione danni è un contratto di INDENNITÀ e non, invece, di SPECULAZIONE.
Più chiaramente, l’assicurato deve, per effetto dell’assicurazione, ottenere il risarcimento dei danni subiti e non, invece, conseguire un ingiusto guadagno assicurandosi per un valore superiore rispetto a quello reale.
In tal senso, l’art.1909 del Codice Civile stabilisce che l’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata, non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato. Parimenti, se l’assicuratore è in buona fede e prende per veritieri i valori dichiarati dall’assicurato, ha diritto al pagamento dei premi del periodo di assicurazione in corso.
Secondo la legge, il valore del bene assicurato deve determinarsi con riferimento all’epoca in cui è avvenuto il sinistro e non già all’epoca in cui è stato stipulato il contratto, tuttavia l’art.1908 codice civile ammette che il valore delle cose assicurate può essere stabilito al tempo della conclusione del contratto, naturalmente previo accordo scritto tra le parti (v. polizza).
Altro fatto abbastanza frequente è che, talvolta, si è in presenza di “assicurazioni multiple”, ovvero quando lo stesso bene è assicurato presso due o più imprese e la sommatoria degli importi assicurati risulta maggiore del valore del bene medesimo.
In questo caso le leggi tendono sempre a salvaguardare il principio secondo il quale l’assicurato non deve conseguire un guadagno ma, bensì, il risarcimento dei danni che hanno colpito la cosa assicurata.
Nel merito delle menzionate “assicurazioni multiple”, l’art.1919 del Codice Civile stabilisce che se per il medesimo rischio sono stipulate, separatamente, più assicurazioni (Es.: valore del bene € 300.000, assicurati € 150.000 con la compagnia “A”, € 100.000 con la compagnia “B” e € 50.000 con la compagnia ”C”), va dato avviso a tutti gli assicuratori, per cui nel caso in cui dovesse verificarsi il mancato avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare le indennità.
Tuttavia tale ostacolo può essere bypassato con una formula assicurativa che consente di eludere il rischio della “regola proporzionale”, cioè l’assicurazione a “primo rischio assoluto”. In questo caso l’impresa si impegna a risarcire integralmente il danno fino alla concorrenza massima della somma assicurata, nonostante questa sia inferiore al valore del bene assicurato, quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Va tenuto presente, però, che L’impresa di assicurazione, con la clausola di assicurazione a “primo rischio assoluto” (PRA), assume un impegno più grave rispetto al caso di assicurazione ordinaria e, conseguentemente, tale premio sarà più elevato di quello che si avrebbe con l’assicurazione ordinaria.
Abbiamo voluto darvi questi pochi flash in quanto il caso in argomento è molto più frequente di quanto si possa immaginare e le ripercussioni, soprattutto quelle della “sotto-assicurazione”, si manifestano concretamente nel momento del sinistro, stante, come detto, che il risarcimento, sia per danni totali o parziali, sarà proporzionale al valore a nuovo del bene assicurato.
Un ultimo suggerimento da darvi, alla luce di quanto precede, è quello di aggiornare ad intervalli max di due o tre anni le somme assicurate, accorgimento che, in linea di massima, dovrebbe tenere lontane le sorprese inattese.
Mimmo Inzerillo

