Come comportarsi in caso di incidente provocato da un mezzo sprovvisto di assicurazione o non identificato?
Se nell’occorso i danni risultano essere rilevanti, la prima cosa da fare è non muovere i mezzi e chiamare la Polizia o i Vigili Urbani se, invece, i danni sono di contenuta entità, è bene scattare delle foto ritraenti i mezzi in ”posizione di quiete” e, subito dopo, rimuoverli per non intralciare il traffico, particolare questo che, se non rispettato, potrebbe essere sanzionato a sensi dell’art.189 del Codice della Strada.
Ove ai fatti avesse assistito un testimone, raccogliere le sue generalità e verificare la disponibilità a rendere testimonianza ove ve ne fosse la necessità.
Ricorrendo il caso in cui il responsabile del sinistro fosse sprovvisto di assicurazione, questi sarà tenuto a risarcire il danno di tasca propria fermo restando che, nell’immediato, sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a provvedervi il quale, poi, esperirà azione di rivalsa nei suoi confronti sino al totale recupero della somma pagata.
Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è un organismo istituito dall’IVASS per garantire ai cittadini un indennizzo in caso di incidente stradale provocato da un mezzo non identificato o da un mezzo non assicurato o appartenente ad una compagnia insolvente (in liquidazione coatta amministrativa). Detto Fondo è gestito direttamente dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).
Tuttavia, se l’assicurazione è scaduta da non più di 15 giorni, la Compagnia pagherà ugualmente il sinistro, così come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile e, se poi il responsabile non dovesse provvedere al rinnovo della polizza dopo i 15 giorni di proroga, a parte la rivalsa del Fondo di Garanzia, saranno applicate sanzioni pecuniarie che oscillano da € 866 ad € 3.500, oltre al sequestro del mezzo ed una decurtazione di 5 punti dalla patente.
Nel caso in cui il responsabile non dovesse provvedere a riattivare l’assicurazione o non dovesse pagare le sanzioni di cui sopra, il mezzo verrà confiscato.
Nel caso in cui, invece, il veicolo investitore restasse non identificato, il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, previa raccomandata (o PEC) indirizzata alla CONSAP nonchè alla Compagnia designata dall’IVASS per il territorio (in Sicilia: UNIPOL S.p.A. – Via Stalingrado 45 40128 Bologna – n° verde 800182502 – PEC: unipol@pec.unipol.it).
I limiti di risarcimento del Fondo di Garanzia sono di € 6.450.000 per i danni a persone e di € 1.300.000 per i danni a cose. Ovviamente è vigente una regolamentazione a secondo dei casi specifici; ad esempio, se il sinistro è provocato da un mezzo non identificato (pirata della strada) vengono risarciti solo i danni alla persona mentre quelli a cose saranno risarciti solo se ci sono anche danni alla persona e che essi comportino un’invalidità permanente superiore al 9%. Ricorrendo tali condizioni verrà applicata una franchigia di € 500 per i soli danni a cose.
Se, invece, il colpevole è identificato ma non assicurato, il Fondo provvede a risarcire i danni sia a cose che persone esperendo, poi, come detto, azione di rivalsa nei confronti del responsabile.
Dunque, ove si dovesse incorrere in simili situazioni, si dovrà seguire tutto l’iter indicato fermo che, nel caso di situazioni particolarmente complesse, sarebbe consigliabile parlarne col proprio assicuratore o con un legale.
Mimmo Inzerillo

