Quando si parla di danni alla persona va tenuto presente che il risarcimento che deve conseguirne non è una verità assoluta ma, più realisticamente, una sorta di convenzione sociale dato che nessuna somma di denaro può restituire ciò che si è perduto.
Il termine “risarcimento” trae origine dal latino “resarcire”, composto da “re” (di nuovo) e “sarcire” (cucire), letteralmente “ricucire, riparare”, cioè che agisce per riparare un danno.
Il risarcimento del danno è un argomento complesso sul quale va prestata molta attenzione in quanto riguarda il valore della vita e della salute di una persona che non è misurabile, o meglio non è traducibile in un quantum monetario ma che rappresenta la risposta giuridica ad una lesione irreversibile.
Il risarcimento, quindi, assolve una funzione che va oltre la dimensione patrimoniale in quanto non legato solo alla perdita della capacità lavorativa ed al reddito perduto, ma che si estende ad altre voci che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del danno come, per esempio, il danno morale o la perdita del rapporto parentale ed altro.
Dunque, il risarcimento non potrà mai ripagare il dolore in quanto non quantificabile ma, purtuttavia, è il riconoscimento che esso esiste, conferendogli un valore giuridico.
Proprio per questa ragione esiste una apposita tabella, adottata su tutto il territorio nazionale, che garantisce la medesima valutazione in modo uniforme prescindendo dalla località; dunque nessuna differenza di valutazione tra un danno avvenuto a Milano ed uno a Catania, cosa che, invece, avveniva in passato.
Tuttavia va fatta una distinzione, più precisamente il valore economico attribuito ad una persona varia in funzione del contesto economico in cui essa opera. Per essere più chiari, il danno patrimoniale patito da un soggetto che svolge un’attività dirigenziale o imprenditoriale non può avere lo stesso valore economico di quello di un soggetto che fa l’operaio.
Non è una discriminante né, tantomeno, del classismo, ma solo la conseguenza di una situazione reddituale diversa che si riflette sulla quantificazione del cosiddetto danno patrimoniale.
Inevitabilmente, ciò solleva molti interrogativi rispetto ai principi di uguaglianza e di parità di trattamento, tuttavia, se per un istante usciamo da questa considerazione, troviamo subito la risposta: se il soggetto “X” ed il soggetto “Y” subiscono lo stesso tipo di danno, il soggetto che ha una capacità reddituale più elevata otterrà un risarcimento commisurato al suo reddito, come è ovvio che sia, mentre invece, per le altre voci di danno, la prevista maggiorazione, espressa in termini percentuali, sarà uguale per tutti, a prescindere dal reddito.
Per concludere, la vita e la salute di una persona, costituiscono un bene di inestimabile valore per cui, quando essa viene lesa, è compito del diritto attribuirle un valore da esprimere in termini monetari e tenendo conto di una serie di variabili legate all’età, al reddito, alla situazione familiare ecc.
Dunque, la vita e la salute di una persona costituiscono una storia a sé, che varia da persona a persona, per cui agli addetti ai lavori ed ai giudici il delicato compito di attribuire un valore basato, lo ripetiamo, sulla personalizzazione del danno medesimo.
Mimmo Inzerillo

