Key Man: la polizza che protegge l’azienda

da | 26 Mar 2026

La news di oggi è rivolta particolarmente agli assicurati che svolgono un’attività imprenditoriale e, chi svolge tale attività, avrà sicuramente sentito parlare delle polizze “Key Man”.

 Queste polizze sono un particolare prodotto assicurativo che gli americani chiamano “life business insurance” che, nella sostanza, non differiscono dalle comuni assicurazioni vita.

Un’impresa, di solito a struttura societaria, assicura la vita di uno o più dei suoi principali dirigenti o comunque di quei funzionari la cui morte potrebbe causare alla medesima notevoli danni. Queste persone la cui morte cagiona all’impresa una perdita, vengono denominate “Key man”, cioè uomini chiave. Le garanzie possono essere estese anche all’invalidità e, comunque, possono aver luogo solo col consenso dell’assicurato.

Sono, quindi, un particolare prodotto che le compagnie propongono per tutelare quelle risorse umane che rappresentano il valore aggiunto di un’azienda le quali, con le loro particolari capacità, diventano la figura chiave del business aziendale.

Questo strumento assicurativo è molto efficace in quanto, oltre che conferire protezione all’azienda, nel contempo, offre dei vantaggi fiscali molto interessanti.

Riepilogando, abbiamo detto che il termine “Key Man” sta ad indicare l’uomo chiave di un’azienda, la cui perdita, temporanea o definitiva (per morte, invalidità, malattia grave), ha delle ricadute negative sulla medesima, circostanza alla quale, però, si può porre rimedio con detta polizza prevedendo una liquidità immediata da utilizzare per far fronte ai costi di sostituzione, alla perdita di fatturato, alla riorganizzazione e alla garanzia della continuità aziendale.

Dunque, il valore aggiunto di ogni azienda è costituito dal capitale umano e, in particolar modo, dalla figura chiave dell’impresa.

È proprio questa la ragione per la quale le polizze Key Man, sia pur lentamente, si stanno diffondendo sempre più, proprio perchè mirate a tutelare quella risorsa strategica senza la quale l’impresa rischia di non avere reddittività. 

Ma non è solo questo, infatti, se strategicamente serve ad arginare eventuali perdite, sotto il profilo fiscale può offrire dei vantaggi non indifferenti in quanto il premio assicurativo, essendo inerente all’attività di impresa, è deducibile dal reddito.

Al riguardo si tenga presente che in Italia le imprese arrivano a pagare complessivamente sino al 70% del proprio utile maturato, per cui  l’obiettivo primario resta quello di ridurre il più possibile il carico fiscale.

Va fatta molta attenzione nel non confondere la deducibilità con la detraibilità fiscale e, nel caso della polizza Key Man, essa è deducibile   concretizzandosi con l’abbattimento del reddito imponibile, cioè con una minore aliquota dell’Irpef.

Tuttavia, una recente sentenza della Cassazione (n.24022 del 6/9/2024), ha posto alcune restrizioni mettendo in discussione la deducibilità fiscale dei premi, eccependo che, allorquando beneficiari della polizza sono gli eredi (intendiamo quelli dell’uomo chiave), la deducibilità dei premi non può essere accettata ma che, invece, è ammessa se i costi sono riferiti esclusivamente all’attività d’impresa. Per maggior chiarezza, entrano a farvi parte solo le spese riferite all’attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e non invece, per esempio, le spese per le attività di investimento.

Gli imprenditori, per lo più consapevoli che prevenire è meglio che curare, normalmente stipulano polizze assicurative (obbligatorie e non) che garantiscono un risarcimento in caso di sinistro ma, purtuttavia, probabilmente per carenza di informazione, non altrettanta attenzione prestano sul rischio legato al venir meno dell’uomo chiave, il cosiddetto Key Man, che, per l’appunto, verrebbe a pregiudicare la continuità aziendale.

Alla luce di tutto ciò, possiamo senz’altro affermare che questo prodotto, se correttamente utilizzato, rappresenta una valida protezione contro gli eventi imprevisti, ma che è fondamentale strutturarlo in modo da rispettare i criteri di deducibilità stabiliti dalla giurisprudenza, ovvero, ripetiamo, esso deve avere l’esclusiva finalità di compensare la società per la perdita della figura essenziale per il suo funzionamento.

Altro particolare importante riguarda la somma da assicurare, per cui l’impresa dovrà chiedersi quanto costerà sostituire la persona chiave e quanta parte del proprio reddito è attribuibile all’opera di quella persona, nonché quali danni patrimoniali tale perdita potrà cagionare. È evidente che non è cosa facile stabilire questo valore per cui, normalmente, ci si orienta sulla somma che dovrà essere pagata come indennità nel caso di morte o di invalidità.

Concludiamo la nostra news facendo notare che questa forma di assicurazione, pur essendo tecnicamente un’assicurazione sulla vita, di fatto, nei riguardi dell’impresa stipulante, assume, a tutti gli effetti, il carattere di un’assicurazione danni assodata l’evidente finalità risarcitoria. 
Mimmo Inzerillo