Problemi con l’assicurazione? C’è l’Arbitro Assicurativo

da | 23 Gen 2026

Non molto tempo fa, vi avevamo parlato dell’imminente novità dell’Arbitro Assicurativo; finalmente, sulla scia dell’Arbitro bancario finanziario, dal 15/01/2026 è operativo l’AAS, l’Arbitro Assicurativo, al quale è affidato il delicato compito di risolvere stragiudizialmente le controversie con la clientela relative alle prestazioni ed ai servizi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

Certamente costituisce un efficace strumento che permette di semplificare quelle controversie che possono insorgere tra il consumatore e la Compagnia di Assicurazioni od il suo Intermediario.

È possibile ricorrere a questo innovativo strumento solo a titolo documentale, ragion per cui non saranno ammesse perizie tecniche, tantomeno, l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali, particolare, questo, che non consentirà di ribaltare i fatti col furbesco ricorso di una delle parti a dichiarazione testimoniale di dubbia autenticità.  Inoltre, dovranno essere rispettati i seguenti valori:

  • € 300.000 per le polizze Temporanee Caso Morte (TCM)
  • € 150.000 per tutte le altre polizze Vita
  • € 25.000 per le assicurazioni danni (Vedi casa, salute, viaggi)
  • € 2.500 per i danni RCA purché non rientranti nella procedura di  indennizzo diretto (in questo caso si dovrà procedere contro la propria Compagnia Assicuratrice).

Per accedere al portale dell’Arbitro Assicurativo, ci si dovrà collegare al sito www.arbitroassicurativo.org e cliccare (in alto a destra) su “Area Riservata” e, poi, seguire tutte le indicazioni. Il ricorso online comporterà la modesta spesa di € 20 e non sarà necessario l’ausilio di un patrocinatore.

Per quanto concerne l’onere della decisione, esso sarà demandato ad alcuni Collegi, formati da professionisti del settore particolarmente esperti, i quali dovranno pronunciarsi sull’esito del ricorso medesimo sulla scorta della documentazione fornita dalle parti.

Ognuno di questi Collegi, ai quali è demandata ogni decisione di merito, è formato da cinque professionisti, dei quali il Presidente e due componenti sono scelti dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni), un altro componente è designato dalle rappresentanze delle Compagnie e, infine, uno designato dalle associazioni dei Consumatori.

Va precisato che la decisione del Collegio non è vincolante, nel senso che, se il ricorrente non è soddisfatto della decisione dell’Arbitro, avrà facoltà di adire le vie legali; tuttavia, anche se la decisione dell’Arbitro non è vincolante e la Compagnia non adempie alle sue decisioni, la notizia di tale inadempimento sarà reso pubblico sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni.

Naturalmente c’è una procedura da osservare la quale prevede che, ancor prima di ricorrere all’AAS, va presentato un reclamo scritto alla Compagnia o all’Intermediario, i quali avranno 45 giorni di tempo per fornire una risposta e, quindi, soltanto dopo, si potrà ricorrere all’AAS.

Come detto, il costo del ricorso è contenuto in € 20 che, nel caso di accettazione dello stesso, verrà rimborsato dalla Compagnia (o dall’Intermediario). Questo pagamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma “PagoPA”.

Si tenga pure conto che, anche senza una decisione di merito, il Collegio può prospettare alle parti una proposta conciliativa la quale, se accettata, interromperà automaticamente la procedura.

Questa procedura, ovviamente, è soggetta all’osservanza di una tempistica che può così riassumersi:

  • La Compagnia (o l’Intermediario) dispone di 40 giorni per le eventuali controdeduzioni
  • Il Ricorrente ha 20 giorni di tempo per la replica e di altri 20 giorni per l’eventuale controreplica
  • La decisione dell’AAS deve essere espressa entro 90 giorni (prorogabile di altri 90 giorni se trattasi di caso complesso) e, nel caso di accoglimento, la Compagnia (o l’Intermediario) deve adempiere entro 30 giorni.

Riassumendo, il ricorso a questo strumento, come detto, oltre che semplificare ed abbreviare l’iter per le controversie in materia assicurativa, permette di azzerare le spese legali in quanto non necessario l’ausilio di un patrocinatore, nonché di sottrarsi ai tempi “biblici” di un eventuale giudizio, ed infine, cosa non secondaria, di evitare di ingolfare i Tribunali.
Mimmo Inzerillo